Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
Art. 7Cessione e costituzione in pegno dei diritti alle prestazioni
I diritti fondati sul presente regolamento non possono essere ceduti o costituti in pegno prima della loro scadenza né tanto meno sono pignorabili. Sono fatte salve le disposizioni del capitolo 10 (promozione della proprietà d’abitazioni).