Regolamento di previdenza
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Art. 71 Rettifica di prestazioni
1 PUBLICA provvede alla rettifica se risulta a posteriori che una prestazione è stata fissata in maniera inesatta. 2 Se ha fornito una prestazione di rendita troppo bassa, PUBLICA procede immediatamente al pagamento delle prestazioni arretrate in seguito alla rettifica senza interesse. Se PUBLICA è posta in mora, paga gli interessi di mora secondo l’allegato 1.165 165 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 26 giu. 2012, approvata dal CF il 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 979). |