Regolamento di previdenza
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Art. 75 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi
Le rendite di vecchiaia, per i superstiti e di invalidità sono adeguate all’evoluzione dei prezzi entro i limiti delle possibilità finanziarie della Cassa di previdenza della Confederazione. L’organo paritetico decide ogni anno se e in quale misura le rendite sono adeguate. La decisione è spiegata nel rapporto annuale. È fatto salvo l’articolo 36 capoverso 1 LPP. |