Regolamento di previdenza
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Art. 77 Sovraindennizzo 167
1 Per il calcolo del sovraindennizzo si applicano gli articoli 34a LPP, 24, 24a e 25 OPP 2. In deroga all’articolo 34a capoverso 1 LPP, le prestazioni per superstiti, di invalidità e di invalidità professionale di PUBLICA unitamente alle altre prestazioni di medesimo genere e destinazione nonché a ulteriori proventi computabili non possono superare il 100 per cento del guadagno presumibilmente perso. 2 Se dopo il raggiungimento dell’età di riferimento viene versata una rendita di vecchiaia in luogo di una rendita di invalidità o di invalidità professionale, essa è trattata come una rendita di invalidità o di invalidità professionale. 3 Nei proventi computabili di cui al capoverso 1 rientra anche la parte dell’avere di risparmio speciale riscossa come liquidazione unica in capitale ai sensi dell’articolo 43 capoverso 2 oppure ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 lettera b o capoverso 2 che corrisponde ai contributi supplementari di risparmio del datore di lavoro secondo l’articolo 36a capoverso 2 lettera abis e all’accredito unico secondo l’articolo 36a capoverso 2 lettera ater. 4 Si tiene conto globalmente delle prestazioni per superstiti di PUBLICA e degli altri proventi dei superstiti computabili a titolo complementare ai sensi del capoverso 3 e dell’articolo 24 OPP 2. Le liquidazioni uniche in capitale sono convertite in rendite equivalenti dal profilo attuariale. La riduzione è effettuata in maniera proporzionale sulle singole rendite. 5 La quota di prestazioni non pagate a motivo del sovraindennizzo è devoluta alla Cassa di previdenza della Confederazione. 6 Nei casi di rigore PUBLICA può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione delle prestazioni. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore. 167 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2431). |