Regolamento di previdenza
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Art. 87 Partecipazione del datore di lavoro al riscatto
1 Se il datore di lavoro ha partecipato al riscatto della persona assicurata, l’importo corrispondente è dedotto dalla prestazione di uscita. 2 La deduzione si riduce per ogni anno di contribuzione a contare dal pagamento della partecipazione del datore di lavoro nella misura di un decimo dell’importo assunto dal datore di lavoro. La parte non utilizzata è devoluta a un conto di riserve di contributi del datore di lavoro. |