Regolamento di previdenza
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Art. 91 Prelievo anticipato e costituzione in pegno
1 Per finanziare la proprietà d’abitazioni ad uso proprio ai sensi degli articoli 1–4 OPPA, la persona assicurata può effettuare il prelievo anticipato di prestazioni di PUBLICA prima della loro scadenza oppure costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o ancora costituire in pegno un importo pari all’entità della prestazione di uscita. 1bis Se il mantenimento dell’assicurazione di cui all’articolo 18d si è protratto per oltre due anni, non si ha diritto al prelievo anticipato né alla costituzione in pegno.196 2 PUBLICA può prelevare emolumenti amministrativi sui prelievi anticipati e la costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d’abitazioni. Essi sono stabiliti nel regolamento dei costi e comunicati preliminarmente alla persona assicurata su sua richiesta.197 196 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OPC del 17 e 26nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205903). 197 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025). |