Regolamento di previdenza
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Art. 96 Pagamento
1 PUBLICA paga l’importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in cui la persona assicurata ha fatto valere la sua pretesa. 2 PUBLICA paga l’importo del prelievo anticipato dietro presentazione dei documenti corrispondenti e d’intesa con la persona assicurata, direttamente al venditore, al costruttore, al mutuante o agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b OPPA. 3 Il capoverso 2 si applica per analogia al pagamento in seguito alla realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di previdenza. 4 Se, per motivi di liquidità, il pagamento non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso entro sei mesi, PUBLICA stabilisce un ordine di priorità che deve essere reso noto all’autorità di vigilanza. |