Regolamento di previdenza
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Art. 108f Disposizioni transitorie della modifica del 15 febbraio 2018: garanzia nominale dei diritti acquisiti sulla rendita di vecchiaia per la generazione di transizione 229
1 Gli assicurati che in data 31 dicembre 2018 hanno almeno 60 anni hanno diritto in caso di pensionamento a una garanzia nominale dei diritti acquisiti corrispondente alla rendita di vecchiaia alla quale avrebbero avuto diritto se fossero andati in pensione il 31 dicembre 2018 applicando i parametri tecnici vigenti in quel momento. 2 Il diritto si estingue, se a partire dal 1° gennaio 2019:
229 Introdotto dalla cifra I della Dec. dell’OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2431). |