Regolamento di previdenza
|
Art. 108g Disposizioni transitorie della modifica del 15 febbraio 2018: rivalutazione della rendita di vecchiaia, di invalidità o per superstiti per la generazione di transizione 230
1 Gli averi di vecchiaia e gli averi di risparmio speciali delle persone che il 31 dicembre 2018 hanno almeno 60 anni e che tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 sono assicurate ininterrottamente nella Cassa di previdenza della Confederazione vengono rivalutati. 2 La rivalutazione avviene soltanto al momento del pensionamento e soltanto nella misura in cui viene percepita una rendita di vecchiaia. 3 Per la rivalutazione sono determinanti:
4 La seguente tabella costituisce la base per la rivalutazione (interpolazione lineare mensile):
5 La rivalutazione è ridotta proporzionalmente, se l’avere di vecchiaia o un avere di risparmio speciale viene ridotto dopo il 31 dicembre 2018 a causa:
6 Se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale sorge dopo il 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata al momento in cui nasce il diritto sulla parte dell’avere di vecchiaia disponibile al 31 dicembre 2018 determinante per il calcolo della rendita di invalidità o di invalidità professionale. Se il diritto alle prestazioni di invalidità si estingue al compimento del 65° anno di età o se il diritto alle prestazioni di invalidità professionale decade al raggiungimento dell’età AVS, la rivalutazione viene presa in considerazione nel calcolo della rendita di vecchiaia versata in luogo della rendita di invalidità o di invalidità professionale. In caso di un avere di risparmio speciale disponibile al 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata a condizione che tale avere sia conservato a favore di un futuro aumento della rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 lettera a. 7 Se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale nasce prima del 1° gennaio 2019, viene effettuata una rivalutazione anche per il calcolo della rendita di vecchiaia analogamente all’applicazione dei capoversi 3 e 4 in caso di estinzione:
8 Se una persona assicurata decede dopo il 31 dicembre 2018, la rivalutazione viene effettuata sull’avere di vecchiaia disponibile in data 31 dicembre 2018 per il calcolo della rendita per superstiti. Se la rendita per coniugi o la rendita per conviventi è percepita interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica in capitale, la rivalutazione è ridotta proporzionalmente. 230 Introdotto dalla cifra I della Dec. dell’OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2431). |