Regolamento di previdenza
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Art. 11 Conseguenze della violazione degli obblighi di informazione e di comunicazione
1 Le persone impiegate da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti devono compensare a PUBLICA i costi del maggior dispendio che risulta a PUBLICA da indicazioni omesse, inesatte o tardive. I dettagli sono stabiliti nel regolamento dei costi. 2 Si considera che gli obblighi di informazione e di comunicazione sono violati quando l’informazione o la comunicazione non sono fornite tempestivamente o nel caso di un rifiuto di fornire informazioni o comunicazioni. 3 Se la persona assicurata che ha presentato a PUBLICA una richiesta di versamento di prestazioni viola gli obblighi di informazione e di comunicazione che le incombono, PUBLICA sospende gli accertamenti concernenti il diritto alle prestazioni e decide in merito a tale diritto soltanto ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie. 4 Se la persona assicurata o il beneficiario della rendita che ha diritto alle prestazioni di PUBLICA viola gli obblighi di informazione e di comunicazione che gli incombono, PUBLICA sospende il pagamento delle prestazioni fino ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie. 5 Le prestazioni sono in ogni caso pagate soltanto se l’avente diritto ha fornito tutti i documenti necessari alla valutazione del diritto alla prestazione. In caso di presentazione tardiva di questi documenti le prestazioni sono pagate senza interesse. |