Regolamento di previdenza
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Art. 18 Fine dell’assicurazione
1 L’assicurazione termina:
2 Per quanto concerne i rischi di decesso e di invalidità l’interessato rimane assicurato presso PUBLICA per la durata di:
3 Nei casi di cui al capoverso 2 le prestazioni corrispondono a quelle che erano assicurate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Se entro la scadenza prevista al capoverso 2 lettera a oppure b viene costituito un nuovo rapporto di previdenza, la competenza spetta al nuovo istituto di previdenza.30 24 Nuovo testo giusta la cifra I della Dec. dell’OPC del 17 e 26nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205903). 25 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025). 26 Nuova espressione giusta la cifra I cpv. 1 della Dec. dell’OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023774). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 27 Abrogata dalla Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025). 29 Nuovo testo giusta la cifra I della Dec. dell’OPC del 13 set. 2022, approvata dal CF il 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 748). 30 Introdotto dalla cifra I della Dec. dell’OPC del 13 set. 2022, approvata dal CF il 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 748). |