Regolamento di previdenza
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Art. 19 Stipendio annuo determinante
1 Il datore di lavoro stabilisce lo stipendio annuo determinante per l’assicurazione e lo comunica a PUBLICA. 2 I criteri decisivi per stabilire lo stipendio annuo determinante sono definiti dal datore di lavoro secondo principi uniformi per ogni categoria di assicurati e nell’osservanza delle disposizioni della LPP e delle sue disposizioni di esecuzione. 3 Lo stipendio annuo determinante non può superare il reddito soggetto ai contributi AVS della persona assicurata. Sono fatti salvi gli articoli 18a e 18c.37 4 Il datore di lavoro può stabilire anticipatamente lo stipendio annuo determinante sulla base degli ultimi stipendi annui conosciuti. In questo caso devono essere prese in considerazione le modifiche già convenute per l’anno in corso. In caso di forti fluttuazioni del grado di occupazione o dell’entità dello stipendio, lo stipendio annuo determinante è stabilito forfetariamente in base allo stipendio medio del pertinente gruppo professionale. 5 In caso di forti fluttuazioni degli stipendi, l’obbligo contributivo è stabilito in base allo stipendio annuo determinate secondo il certificato di salario AVS. Fino al momento del conteggio definitivo il datore di lavoro deve versare acconti di contributi a PUBLICA. 6 Se la persona assicurata è impiegata da meno di un anno, è considerato stipendio annuo determinante lo stipendio che realizzerebbe in caso di occupazione durante l’anno intero. 7 Se la persona assicurata esercita più attività presso lo stesso datore di lavoro affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione, per stabilire lo stipendio annuo determinante si considera l’intero stipendio realizzato.38 37 Nuovo testo del per. giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025). 38 Introdotto dalla cifra I della Dec. dell’OPC del 7 ago. e 27 nov. 2023, approvata dal CF il 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023774). |