Regolamento di previdenza
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Art. 39 Rendita di vecchiaia
1 Fatto salvo l’articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita. 2 L’importo della rendita annuale di vecchiaia è stabilito in funzione dell’avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento ai sensi dell’articolo 36, aumentato di un avere di risparmio speciale (art. 36a) e moltiplicato per il tasso di conversione determinante per l’età di pensionamento secondo l’allegato 3; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 100 capoversi 4 e 5.96 3 Il tasso di conversione è stabilito con precisione mensile. 96 Nuovo testo giusta la cifra I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279). BGE
139 V 234 (9C_687/2012, 9C_691/2012) from 1. Mai 2013
Regeste: Art. 25 Satz 1 PUBLICA-Gesetz; Art. 39 Abs. 1 und Art. 40 VRAB; Art. 35 Abs. 1 PKBV 1 (in Kraft gestanden bis 30. Juni 2008); Besitzstandsgarantie bei (teilweisem) Kapitalbezug. Die Besitzstandsgarantie nach Art. 25 Satz 1 PUBLICA-Gesetz gilt nicht nur und so weit, als eine Altersrente bezogen wird, sondern kommt auch bei einem teilweisen Kapitalbezug im Rahmen von Art. 35 Abs. 1 PKBV 1 zum Tragen (E. 5). |