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Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
Art. 39Rendita di vecchiaia
1 Fatto salvo l’articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita.
2 L’importo della rendita annuale di vecchiaia è stabilito in funzione dell’avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento ai sensi dell’articolo 36, aumentato di un avere di risparmio speciale (art. 36a) e moltiplicato per il tasso di conversione determinante per l’età di pensionamento secondo l’allegato 3; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 100 capoversi 4 e 5.96
3 Il tasso di conversione è stabilito con precisione mensile.
96 Nuovo testo giusta la cifra I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).