Regolamento di previdenza
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Art. 42 Entità della rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia 104
La rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia ammonta a un sesto della rendita di vecchiaia corrente; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 100 capoverso 6 primo periodo. 104 Nuovo testo giusta la cifra I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279). |