Regolamento di previdenza
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Art. 70 Pagamento delle prestazioni
1 Le prestazioni di PUBLICA sono versate sul conto bancario o postale designato dall’avente diritto. Tutti i versamenti sono effettuati esclusivamente su un unico conto. I costi dovuti al versamento su un conto estero possono essere addossati alla persona assicurata. Il versamento viene effettuato in ogni caso in franchi svizzeri. 2 Le prestazioni ricorrenti di PUBLICA sono trasferite nel corso dei primi dieci giorni del mese. 3 Le prestazioni sotto forma di liquidazione in capitale sono pagate entro 30 giorni dalla nascita del diritto alla prestazione. 4 La prestazione è versata integralmente per il mese in cui nasce o si estingue il diritto. |