Regolamento di previdenza
per gli impiegati e i beneficiari di rendite della
Cassa di previdenza della Confederazione
(RPIC)


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Art. 80 Diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età

Non è da­to di­rit­to a una pre­sta­zio­ne di usci­ta se il rap­por­to di la­vo­ro di una per­so­na as­si­cu­ra­ta ces­sa pri­ma del 1° gen­na­io suc­ces­si­vo al com­pi­men­to del 21° an­no di età, sal­vo se la per­so­na as­si­cu­ra­ta ha ap­por­ta­to una pre­sta­zio­ne di usci­ta a PU­BLI­CA. In que­sto ca­so la per­so­na as­si­cu­ra­ta ha di­rit­to al­la pre­sta­zio­ne di usci­ta ap­por­ta­ta, com­pre­so l’in­te­res­se (all. 1 n. 5).170

170 Nuo­vo te­sto giu­sta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, ap­pro­va­ta dal CF il 24 nov. 2010, in vi­go­re dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

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