Regolamento di previdenza
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Art. 93 Rimborso
1 L’importo prelevato anticipatamente deve essere rimborsato se:
2 L’importo prelevato anticipatamente può essere rimborsato fino:
3 Se la persona assicurata rimborsa il prelievo anticipato, l’importo corrispondente è accreditato con valuta esatta all’avere di vecchiaia secondo l’articolo 36 capoverso 2 lettera e. L’importo minimo del rimborso è di 10 000 franchi. Se il saldo del prelievo anticipato non ancora restituito è inferiore all’importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in una rata unica.202 201 Nuovo testo giusta la cifra I della Dec. dell’OPC del 17 e 26nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205903). 202 Nuovo testo giusta la cifra I della Dec. dell’OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2431). |