al raggiungimento dell’età di riferimento;
b.
al verificarsi di un altro caso di previdenza; oppure
c.
al pagamento in contanti della prestazione di uscita.
3 Se la persona assicurata rimborsa il prelievo anticipato, l’importo corrispondente è accreditato con valuta esatta all’avere di vecchiaia secondo l’articolo 36 capoverso 2 lettera e. L’importo minimo del rimborso è di 10 000 franchi. Se il saldo del prelievo anticipato non ancora restituito è inferiore all’importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in una rata unica.202
201 Nuovo testo giusta la cifra I della Dec. dell’OPC del 17 e 26nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205903).
202 Nuovo testo giusta la cifra I della Dec. dell’OPC del 15 feb. 2018, approvata dal CF il 25 apr. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 2431).