Regolamento di previdenza
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Art. 94 Costituzione in pegno
1 La costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto a PUBLICA. 2 L’importo massimo costituibile in pegno corrisponde all’importo massimo che può essere prelevato anticipatamente. 3 Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno, per:
4 Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso PUBLICA deve garantire l’importo corrispondente. 5 Se la persona assicurata cambia istituto di previdenza PUBLICA deve comunicare al creditore pignoratizio il destinatario e l’entità del trasferimento della prestazione di uscita. 6 Per il rimanente si applicano le corrispondenti disposizioni legali sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. |