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Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
Art. 94Costituzione in pegno
1 La costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto a PUBLICA.
2 L’importo massimo costituibile in pegno corrisponde all’importo massimo che può essere prelevato anticipatamente.
3 Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno, per:
a.
il pagamento in contanti della prestazione di uscita;
b.
il pagamento della prestazione di previdenza;
c.
il trasferimento, in seguito a divorzio, di una parte della prestazione di uscita all’istituto di previdenza del coniuge dell’a persona assicurata.
4 Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso PUBLICA deve garantire l’importo corrispondente.
5 Se la persona assicurata cambia istituto di previdenza PUBLICA deve comunicare al creditore pignoratizio il destinatario e l’entità del trasferimento della prestazione di uscita.
6 Per il rimanente si applicano le corrispondenti disposizioni legali sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.