Regolamento del Tribunale penale federale
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Art. 15 Principio
1 I testimoni hanno diritto ad un’equa indennità per coprire la perdita di guadagno e le spese. 2 Chi dirige il procedimento può accordare ai testimoni provenienti da un altro Cantone o dall’estero un anticipo adeguato per le spese loro occasionate. 3 I testimoni possono essere tenuti a presentare giustificativi. |