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Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
del 31 agosto 2010 (Stato 1° dicembre 2019)
Art. 15Principio
1 I testimoni hanno diritto ad un’equa indennità per coprire la perdita di guadagno e le spese.
2 Chi dirige il procedimento può accordare ai testimoni provenienti da un altro Cantone o dall’estero un anticipo adeguato per le spese loro occasionate.
3 I testimoni possono essere tenuti a presentare giustificativi.