Regolamento del Tribunale penale federale
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Art. 16 Indennità ai testimoni
1 In funzione del dispendio di tempo, compresa la durata della trasferta, i testimoni ricevono un’indennità forfettaria che varia:
2 Nel caso di una perdita di guadagno sufficientemente comprovata o resa verosimile, l’indennità oscilla di regola tra 25 e 150 franchi all’ora. 3 Se circostanze particolari lo giustificano, chi dirige il procedimento può rimborsare l’effettiva perdita di guadagno. Una perdita di guadagno straordinariamente elevata non viene presa in considerazione. |