Regolamento del Tribunale penale federale
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Art. 17 Spese
1 Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi. Sono rimborsati al massimo:
2 Invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un’indennità per l’utilizzo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all’articolo 46 O-OPers. 3 Se per motivi di malattia, infermità, età o per altri motivi analoghi, il testimone ha dovuto ricorrere a un mezzo di trasporto speciale, gli vengono rimborsate tutte le spese necessarie. Se per motivi particolari, il testimone necessita di una persona d’accompagnamento, quest’ultima ha diritto alla stessa indennità di un testimone. 4 Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capoverso 1 può essere versato un importo forfettario. |