Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
del 31 agosto 2010 (Stato 1° dicembre 2019)
Art. 17Spese
1 Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi. Sono rimborsati al massimo:
a.
per le trasferte in Svizzera: il costo del biglietto ferroviario di seconda classe con l’abbonamento a metà prezzo;
b.
per le trasferte in aereo dall’estero: il prezzo del volo in classe economica;
c.
per il pranzo e la cena: gli importi di cui all’articolo 43 O-OPers15;
d.
per il pernottamento colazione compresa: il costo di una camera singola in un albergo di categoria tre stelle, nel luogo dell’atto di procedura.
2 Invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un’indennità per l’utilizzo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all’articolo 46 O-OPers.
3 Se per motivi di malattia, infermità, età o per altri motivi analoghi, il testimone ha dovuto ricorrere a un mezzo di trasporto speciale, gli vengono rimborsate tutte le spese necessarie. Se per motivi particolari, il testimone necessita di una persona d’accompagnamento, quest’ultima ha diritto alla stessa indennità di un testimone.
4 Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capoverso 1 può essere versato un importo forfettario.