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Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
del 31 agosto 2010 (Stato 1° dicembre 2019)
Art. 19Indennità ai periti
1 In linea di massima, i periti sono indennizzati in funzione delle prestazioni fornite. La tariffa è calcolata in base alle necessarie conoscenze professionali e alla difficoltà d’esecuzione; nel caso di periti liberi professionisti, l’indennità è calcolata di regola secondo le tariffe in uso nella rispettiva associazione professionale o secondo convenzione. Di regola, l’indennità è fissata in base all’onorario presentato dal perito.
2 Prima di incaricare il perito, chi dirige il procedimento può chiedere un preventivo.
3 Se la fattura risulta eccessiva, chi dirige il procedimento può ridurre l’indennità. Le inadempienze del perito sono disciplinate dall’articolo 191 CPP16.
4 Per le indennità di trasferta e di vitto nonché per le altre spese dei periti, si applicano per analogia, salvo convenzione contraria, le tariffe dell’articolo 13.
5 Gli onorari e le spese si intendono IVA esclusa.