Regolamento del Tribunale penale federale
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Art. 20 Indennità a interpreti e traduttori
1 Di regola, l’indennità per gli interpreti oscilla tra 80 e 120 franchi all’ora e i traduttori sono indennizzati secondo la loro nota di onorario, ma al massimo secondo la tariffa applicabile alle prestazioni fornite da traduttori o revisori incaricati dall’Amministrazione federale17. La tariffa è calcolata in funzione delle necessarie conoscenze linguistiche e professionali (segnatamente diploma professionale, laurea in lingue, formazione o esperienza professionale equivalenti). 2 Se la fattura risulta eccessiva, segnatamente se il mandato non è stato eseguito correttamente o entro i termini prefissati, chi dirige il procedimento può ridurre l’indennità. 3 Per le indennità di trasferta e di vitto nonché per le altre spese degli interpreti e traduttori si applicano per analogia, salvo convenzione contraria, le tariffe di cui all’articolo 17. 4 Le indennità si intendono IVA esclusa. 17 Allegato alle istruzioni della Cancelleria federale concernenti i mandati a traduttori e revisori privati: www.bk.admin.ch/themen/lang |