Regolamento del Tribunale penale federale
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Art. 21 Pagamento e rimborso delle spese procedurali
1 In linea di principio tutte le spese procedurali, le ripetibili nonché le indennità dovute all’avvocato d’ufficio sono pagate dal Ministero pubblico della Confederazione, rispettivamente, nei procedimenti di diritto penale amministrativo, dall’amministrazione interessata. 2 Le spese occasionate dal Tribunale nella procedura davanti alla Corte dei reclami penali o dopo la messa in stato d’accusa sono pagate dalla cassa del Tribunale penale federale. 3 La decisione indica in che misura l’imputato, l’accusatore privato, la persona assolta o condannata deve rimborsare alla Confederazione l’indennità accordata all’avvocato d’ufficio. 4 Se il mandato d’ufficio si estende su una lunga durata possono essere versati degli acconti il cui importo è deciso da chi dirige il procedimento. |