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Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
del 31 agosto 2010 (Stato 1° dicembre 2019)
Art. 3Anticipo delle spese nelle procedure di ricorso
1 Nella misura in cui la legge lo prevede, le corti dei reclami penali possono riscuotere dal ricorrente un anticipo delle spese equivalente alle presunte spese di procedura. Se motivi particolari lo giustificano, si può rinunciare alla riscossione della totalità o di una parte dell’anticipo delle spese.8
2 Un termine appropriato è concesso per il versamento di questo importo.9
3 La cassa del Tribunale penale federale è competente per riscuotere gli anticipi delle spese.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4579).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TPF del 20 ago. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3223).