Regolamento del Tribunale penale federale
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Art. 8 Emolumenti riscossi davanti alla Corte dei reclami penali
(art. 73 cpv. 3 lett. c LOAP, art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, art. 25 cpv. 4 DPA) 1 Per la procedura di reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti del CPP12 e secondo il DPA possono essere riscossi degli emolumenti da 200 a 50 000 franchi. 2 Gli emolumenti per le altre procedure condotte secondo il CPP variano tra 200 e 20 000 franchi. 3 Gli emolumenti riscossi per le procedure ai sensi della PA variano:
12 RS 312.0 |