Regolamento del Tribunale penale federale
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Art. 19 ... 17
1 In linea di massima, i periti sono indennizzati in funzione delle prestazioni fornite. La tariffa è calcolata in base alle necessarie conoscenze professionali e alla difficoltà d’esecuzione; nel caso di periti liberi professionisti, l’indennità è calcolata di regola secondo le tariffe in uso nella rispettiva associazione professionale o secondo convenzione. Di regola, l’indennità è fissata in base all’onorario presentato dal perito. 2 Prima di incaricare il perito, chi dirige il procedimento può chiedere un preventivo. 3 Se la fattura risulta eccessiva, chi dirige il procedimento può ridurre l’indennità. Le inadempienze del perito sono disciplinate dall’articolo 191 CPP18. 4 Per le indennità di trasferta e di vitto nonché per le altre spese dei periti, si applicano per analogia, salvo convenzione contraria, le tariffe dell’articolo 13. 5 Gli onorari e le spese si intendono IVA esclusa. 17 Abrogata dal n. I dell’O del TPF del 22 lug. 2024, con effetto dal 1° set. 2024 (RU 2024 385). |