Regolamento del Tribunale penale federale
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Art. 20a Indennità forfettaria 21
1 In casi particolari può essere concordata un’indennità forfettaria. 2 Sono considerati casi particolari i procedimenti di lunga durata che comportano diversi giorni di dibattimenti e interruzioni prevedibili o giorni di riserva. 3 Nel determinare l’indennità forfettaria, chi dirige il procedimento prende in considerazione le tariffe di cui all’articolo 20 nonché il tempo di lavoro necessario stimato. 21 Introdotto dal n. I dell’O del TPF del 22 lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 385). |