Regolamento del Tribunale penale federale
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Art. 20b Annullamento, rinvio o riduzione del mandato 22
1 Se i dibattimenti della causa durano un giorno e il mandato dell’interprete viene annullato o rinviato meno di due giorni lavorativi prima della data prevista, all’interprete è corrisposta un’indennità forfettaria di 200 franchi al giorno e saranno rimborsate le spese inevitabili da lui sostenute. 2 Se i dibattimenti si svolgono su più giorni, in caso di annullamento o riduzione importante del mandato dell’interprete con breve preavviso, il compenso è stabilito da chi dirige il procedimento secondo il suo apprezzamento. 22 Introdotto dal n. I dell’O del TPF del 22 lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 385). |