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Art. 25 Numero e composizione
1 Le corti si compongono di due camere. Una suddivisione in più di due camere, o la rinuncia alla costituzione di camere, necessita dell’approvazione della Commissione amministrativa. 2 I giudici delle corti costituiscono le camere secondo l’articolo 19 LTAF; la costituzione necessita dell’approvazione della Commissione amministrativa. 3 Il presidente di corte è parimenti presidente di una camera. Il secondo presidente della camera è scelto dai giudici della corte giusta l’articolo 20 LTAF; la sua nomina deve essere approvata dalla Commissione amministrativa. Le camere possono inoltre designare un sostituto del presidente della camera. 4 La limitazione della durata della carica di un presidente di corte (art. 20 cpv. 3 LTAF) vale anche per i presidenti di camera. Allorquando uno di quest’ultimi è nominato presidente di corte, non è tenuto conto della durata della sua precedente carica di presidente di camera. 5 I presidenti di camera sono competenti per:
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