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Art. 27 Grado d’occupazione
1 Il grado d’occupazione dei giudici è stabilito al momento dell’elezione da parte dell’Assemblea federale; in caso di modifica durante il periodo della carica, dalla Corte plenaria. 2 Una domanda di modifica del grado d’occupazione durante il periodo della carica va inoltrata alla corte alla quale il giudice è stato attribuito. Quest’ultima trasmette la domanda, con il suo preavviso, alla Commissione amministrativa a destinazione della Corte plenaria. 3 Non vi è alcun diritto alla modifica del grado d’occupazione. |