|
|
|
Art. 3 Convocazione
1 Il presidente del Tribunale amministrativo federale convoca la Corte plenaria. La convocazione può essere chiesta:
2 I membri della Corte plenaria sono convocati alle sedute per iscritto. La convocazione deve di regola pervenire loro almeno cinque giorni prima della seduta con l’indicazione delle trattande. L’eventuale documentazione va allegata o depositata per consultazione. |
