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Art. 20 Procedura di autorizzazione
(art. 17 cpv. 4 lett. h LTF) 1 Il giudice che intende svolgere un’attività accessoria che soggiace ad autorizzazione inoltra al presidente della corte una domanda di autorizzazione. 2 La domanda deve contenere tutte le indicazioni necessarie sul tipo e l’oggetto dell’attività accessoria come pure sul dispendio di tempo che sarà presumibilmente con questa connesso. 3 Il presidente della corte trasmette la domanda per preavviso alla Conferenza dei presidenti e per decisione alla Commissione amministrativa. |
