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Art. 60 Messa a disposizione del pubblico
(art. 59 cpv. 3 LTF) Il rubrum e il dispositivo di tutte le sentenze vengono messi a disposizione del pubblico in forma non anonimizzata per 30 giorni alla sede del Tribunale federale, nella misura in cui la legge non richieda un’anonimizzazione. |