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Art. 24 Composizione interna
(art. 15 cpv. 1 lett. a LTF) 1 Per quanto possibile, controversie fra giudici vengono composte internamente. 2 In caso di controversia gli interessati cercano dapprima il dialogo fra di loro e poi all’interno delle corti toccate. 3 In caso di insuccesso, la questione viene sottoposta al presidente del Tribunale federale, che coinvolge se del caso la Commissione amministrativa. Questa prende i necessari provvedimenti. |