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Art. 27 Organizzazione 17
(art. 18 e 19 LTF) 1 Le corti si organizzano autonomamente, nella misura in cui l’organizzazione non è data dalla LTF e da questo regolamento. 2 Con l’accordo della corte e del giudice interessato, il presidente della corte può assegnare a quest’ultimo la trattazione di determinate materie in qualità di presidente del collegio giudicante (giudice presidente). 17 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 6 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021327). |