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Art. 37 Corti riunite
(art. 23 LTF) 1 Il presidente della Conferenza dei presidenti presiede le corti riunite. 2 Egli designa un membro della Conferenza dei presidenti, che allestisce una relazione sulla questione di diritto da giudicare. Egli può designare ulteriori relatori. 3 Nelle corti riunite non è permesso astenersi dal voto. Il presidente partecipa alla votazione se fa parte di una corte interessata. 4 In caso di parità di voti è mantenuta la giurisprudenza esistente. Se la questione di diritto non è mai stata giudicata, è determinante il voto del presidente se egli partecipa alla votazione; altrimenti, la decisione gli spetta. 5 La Conferenza dei presidenti regola la procedura delle corti riunite in una direttiva. |