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Art. 43 Preparazione delle sedute
(art. 58 LTF) 1 I presidenti delle corti convocano alle sedute indicando l’ordine del giorno. 2 L’ordine del giorno viene di regola distribuito almeno sei giorni lavorativi prima della seduta. 3 Gli inserti degli affari da trattare debbono essere messi a disposizione dei giudici al più tardi dal momento della convocazione. |