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Art. 44 Ordine dei posti e deliberazione
(art. 58 LTF) 1 Nelle sedute i giudici prendono posto a destra ed a sinistra del presidente, nell’ordine della loro anzianità di servizio; quelli eletti contemporaneamente, secondo la loro età. 2 Durante la deliberazione il presidente dà per primo la parola al relatore, poi agli altri giudici. Egli stesso prende la parola per ultimo. 3 Il giudice che intende fare una controproposta può presentarla immediatamente dopo che è stato esposto il rapporto. |