(art. 26 LTF)
1 Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale compresi i servizi scientifici.
2 Rientrano segnatamente nella sua competenza:
- a.
- la preparazione del preventivo, del piano finanziario e del consuntivo per la Commissione amministrativa e il controllo delle finanze;
- b.
- la coordinazione e il controllo dei servizi scientifici e amministrativi;
- c.
- la gestione degli edifici (manutenzione, utilizzazione, costruzione, locazione) in collaborazione con i competenti servizi dell’amministrazione federale;
- d.
- la sicurezza;
- e.
- l’emanazione di direttive e norme uniformi per l’allestimento e la conservazione degli incarti;
- f.
- le pubblicazioni del Tribunale, l’informazione e le relazioni pubbliche in base al regolamento sulle informazioni nonché l’organizzazione di manifestazioni;
- g.
- l’emanazione di decisioni relative al personale secondo l’ordinanza del 27 agosto 200151 sul personale del Tribunale federale e la preparazione delle decisioni relative al personale di competenza della Commissione amministrativa;
- h.
- l’autenticazione di firme, di sentenze e di copie nonché di estratti da verbali e atti;
- i.
- tutti gli altri affari che gli vengono attribuiti mediante ordinanza o regolamento o assegnati dagli organi direttivi.
3 Può delegare singole incombenze o settori ai quadri.