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Art. 10 Collaborazione con altri organi
(art. 16 cpv. 2, 17 cpv. 4 LTF) 1 La Conferenza dei presidenti sottopone alla Commissione amministrativa e al segretariato generale le esigenze comuni delle corti. 2 Il presidente del Tribunale federale partecipa alle sedute e alle decisioni della Conferenza dei presidenti con voto consultivo5 5 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415). |