|
Art. 12 Compiti
(art. 15 cpv. 1 lett. d e f, 17 cpv. 4 LTF) 1 La Commissione amministrativa svolge i compiti previsti dagli articoli 15 capoverso 1 lettere d ed f e 17 capoverso 4 LTF. Essa è competente per adottare misure di sgravio temporanee, in particolare per:6
2 Prima di prendere le decisioni secondo il capoverso 1, la Commissione amministrativa sente la Conferenza dei presidenti. Sente inoltre la persona interessata prima di prendere una decisione secondo il capoverso 1 lettere a e b. 3 La Commissione amministrativa prepara il rapporto di gestione destinato alla Corte plenaria. 6 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415). 7 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415). |