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Art. 14 Firma
(art. 13 LTF) 1 Il presidente del Tribunale federale e il segretario generale firmano congiuntamente negli affari che rientrano nella competenza della Corte plenaria o della Commissione amministrativa. 2 Il presidente della Conferenza dei presidenti e il segretario generale firmano congiuntamente negli affari che rientrano nella competenza della Conferenza dei presidenti. 3 Il Presidente del Tribunale federale firma da solo negli affari di sua esclusiva competenza. |