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Art. 16 Assegnazione e impiego
(art. 22 LTF) 1 I giudici non di carriera sono assegnati alle corti in base alle loro specifiche conoscenze, alla loro lingua ufficiale, al carico di lavoro e alle esigenze delle corti. 2 Nell’assegnazione viene tenuto adeguatamente conto della presenza dei sessi nelle corti e della disponibilità dei giudici non di carriera. 3 L’impiego dei giudici non di carriera nelle singole corti viene stabilito dal presidente della corte. |