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Art. 18 Principi
(art. 6, 7 LTF) 1 I giudici ordinari possono esercitare attività accessorie, nella misura in cui queste non pregiudicano l’indipendenza e la dignità del Tribunale e del giudice interessato. 2 Le attività accessorie non devono in alcun modo pregiudicare l’adempimento della funzione. |